Lo statuto

Lo Statuto dell’Associazione Ovidio ha guidato le attività dell’Associazione fino al Luglio di quest’anno. A seguito delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, l’Associazione ha voluto essere tra le prime a recepire le nuove norme, adeguando lo statuto grazie alla collaborazione dei consulenti del Centro Servizi del Volontariato Torino.

Viene mantenuto l’acronimo ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), al quale si aggiungerà ETS (Ente del Terzo Settore).

 

Statuto dell’Associazione

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

 

Statuto dell’Associazione

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE ITALO-ROMENA OVIDIO ONLUS-

 

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

  1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale al D.lgs. 460/97 e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito  detta associazione, denominata “Associazione Culturale e Sociale Italo-Romena Ovidio” siglabile in“OVIDIO Onlus”. .
  2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
  3. L’utilizzo dell’acronimo ETS, così come l’efficacia del precedente comma, è subordinato alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017 con contestuale cessazione di efficacia delle precedenti clausole statutarie previste per l’adesione al regime ONLUS.
  4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Chieri. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  5. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 23

 

Art. 2

Scopi e finalità

 

  1. L’ Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge come scopo l’azione culturale, educativa, formativa e operativa negli ambiti ambientali e sociali del territorio.

Senza escludere altri campi di azione e di presenza, si rivolge principalmente al mondo degli immigrati e alle loro famiglie, per la valorizzazione della loro esperienza, per favorire la loro aggregazione e la sensibilizzazione alle grandi problematiche relative al loro sviluppo e alla loro maturazione e inserimento nella società.

 

Art. 3

Attività

 

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  • p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

 

 

  1. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’Associazione intende:
  1. Perseguire finalità di solidarietà sociale conformemente alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 §2;
  2. Svolgere attività di tutela e valorizzazione sociale della natura e dell’ambiente;
  3. Svolgere attività di servizio nel campo dei settori sportivi, ricreativi, culturali, di organizzazione di mostre e spettacoli;
  4. Svolgere attività di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti dei rischi ambientali e sociali e di mediazione nei conflitti e di educazione alla pace;
  5. Promuovere iniziative sul versante della formazione del mondo adulto e delle famiglie, progetti a sostegno degli immigrati contro l’emarginazione e l’intolleranza, al fine di favorire l’integrazione degli immigrati romeni in Italia e la cooperazione tra i due popoli;
  6. Promuovere attività culturali, rassegne cinematografiche, manifestazioni musicali, valorizzare e promuovere scambi culturali e gemellaggi tra città italiane e romene;
  7. Collaborare, aderire a forme associative, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, con cittadini e associazioni, per il conseguimento delle finalità;
  8. Svolgere qualsiasi attività connessa e relativa al perseguimento degli scopi nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. Favorire il recupero e la diffusione delle tradizioni italiane e romene mediante l’istituzione di appositi corsi e manifestazioni ed eventi di vario genere;
  10. organizzare viaggi per favorire una migliore conoscenza dei territori italiano e romeno e delle loro storie; organizzare viaggi per favorire la conoscenza e l’aggregazione tra cittadini
  11. organizzare iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico, culturale ed ambientale dell’Italia e della Romania;
  12. pubblicare giornali, periodici, notiziari, bog, siti on line, blog riguardanti le attività associative, nonché promuovere la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
  13. creare e gestire biblioteche, videoteche, audioteche, e laboratori multimediali;
  14. organizzare corsi di formazione, di lingua, laboratori culturali e multidisciplinari per il perseguimento delle finalità statutarie
  15. Presentare progetti, partecipare a bandi ed iniziative simili per ottenere contribuiti
  16. Stipulare accordi e favorire relazioni con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, con le Istituzioni Pubbliche, con gli Enti Locali e con quelli culturali, turistici ed ambientali, potendo così contribuire alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro delle proprie finalità attraverso la programmazione delle attività del tempo libero, della cultura, della didattica, delle attività sportive e della tutela dell’ambiente.
  17. Aprire sedi, Circoli, biblioteche e locali utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività

 

  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte da”Ovidio”, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  2. L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle “istituzionali” ad eccezione di quelle ad esse “direttamente connesse.
  3. L’efficacia del precedente comma cesserà con la decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017, con contestuale efficacia delle seguenti clausole statutarie.
  4. L’Associazione “Ovidio”, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  5. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  8. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  9. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  10. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
    1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
    2. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione;
    3. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
  2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative e contributi degli aderenti;
    2. Contributi pubblici e privati;
    3. Donazioni e lasciti testamentari;
    4. Rendite patrimoniali;
    5. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
    6. contributi di organismi internazionali
    7. introiti derivanti da convenzioni;
    8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
    9. acquisto e vendita di beni mobili ed immobili;
    10. da eventuali utili derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
    11. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
    12. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
  3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 7 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 5

Soci

 

  1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o gli altri ETS-Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
  3. Sono Soci le persone fisiche, giuridiche, Associazioni, Cooperative, Fondazioni ed Enti che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo
  4. Tipologie di soci:
  • Soci Fondatori: sono tali le persone fisiche o giuridiche intervenute nell’atto Costitutivo
  • Soci Ordinari: sono tutte le persone fisiche e giuridiche che presentano domanda interessate agli scopi dell’Associazione.
  • Soci Onorari: sono tali tutte le persone fisiche o giuridiche interessate a sostenere o ad incentivare, a puro titolo onorifico, le attività o gli eventi promossi dall’Associazione.

 

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

 

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all’assemblea dei soci o al Collegio dei Probiviri.
  3. Il ricorso all’assemblea dei soci o al Collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  5. La qualità di Socio si perde:
    1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
    4. Per volontaria rinuncia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo
    5. Per l’inosservanza degli obblighi di cui all’art.7 del presente Statuto
  6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione.
  7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
  8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

 

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
  1. a)      I soci hanno diritto:
  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
  • di frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, purchè si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti richiesti ai soci, sotto la responsabilità del socio famigliare;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
  1. b)     I soci sono obbligati:
  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  • a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione. Il comportamento verso gli altri Soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
  • al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

 

Art. 8

Organi dell’ODV

 

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. L’Assemblea dei soci;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. Il Vicepresidente;
    5. Il Segretario;
    6. Il Tesoriere
    7. L’Organo di Controllo (nei casi previsti dalla Legge);
    8. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (nei casi previsti dalla legge);
    9. Il Collegio dei Probiviri;
    10. Il Presidente Onorario;
    11. I Comitati Tecnici;

Art. 9

Assemblea dei Soci

 

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
  4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  10. Nel caso in cui l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
  11. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

 

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
    2. discute ed approva i programmi di attività;
    3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    4. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione; (se previsto)
    5. nomina e revoca l’organo di controllo (se previsto);
    6. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
    7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
    9. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    10. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    11. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    12. delibera sull’esclusione dei soci;  
    13. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    14. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    15. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa.
    16. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    17. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

 

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

 

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12

Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
  3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  1. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio primo escluso all’elezione del consiglio.
  1. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  3. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    1. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    2. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13;
    3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    4. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    5. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    6. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    7. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    8. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’associazione;
    9. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  1. assumere eventuale personale ed affidare incarichi a personale esterno, a tecnici od esperti al fine di realizzare progetti ed attività deliberate dal consiglio direttivo;
  2. distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attenenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione;
  3. fissare le norme per il funzionamento dell’associazione e redigere il Regolamento;
  4. sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci o rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
  5. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e  coordinandone  l’attività e autorizzandone la spesa;
  6. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  7. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  8. decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
  9. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  10. demandare al collegio dei probiviri le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  11. intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o la proposta di esclusione per i motivi indicati nel precedente art. 6 comma 5.
  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Segretario o da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  2. Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso. Il consiglio riunito può stabilire la data della successiva convocazione
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
  4. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  5. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  8. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del “Registro unico nazionale del Terzo settore”.

 

Art. 13

Presidente

 

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

Art. 14

Vicepresidente

 

  1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni

 

Art.15

Segretario

 

  1. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa ed ha i seguenti compiti:
  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza anche elettronica;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e vi appone la sua firma unitamente a quella del Presidente;
  • presiede il consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

 

Art. 16

Tesoriere

 

  1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
  • cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio;

 

Art. 17

Organo di controllo

 

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
  2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
  3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati temi
  6. Gli eventuali soci scelti per l’organo di controllo non possono detenere altre cariche all’interno degli altri organi previsti dal presente Statuto

 

Art. 18

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

 

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
  2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
  3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
  4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
  5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti che controlla l’amministrazione  dell’associazione può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
  6. Gli eventuali soci scelti per l’organo di controllo non possono detenere altre cariche all’interno degli altri organi previsti dal presente Statuto

 

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri

 

  1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. In caso di parere discordante tra il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo in merito a una situazione oggetto di valutazione, è l’assemblea dei soci che decide in base a quanto stabilito dal presente Statuto.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili.
  3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
  4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
  5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
  6. I membri del collegio dei probiviri hanno la facoltà di assistere alle riunioni del consiglio direttivo ma il loro eventuale voto è solamente consultivo.
  7. Gli eventuali soci scelti per l’organo di controllo non possono detenere altre cariche all’interno degli altri organi previsti dal presente Statuto

Art. 20

Il Presidente onorario

 

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’associazione
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’associazione.

 

Art. 21

Comitati Tecnici

 

  1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

 

Art. 22

Libri sociali

 

  1. E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E’ altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

Art. 23

Scioglimento

 

  1. Per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti. L’Assemblea procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci. In caso di estinzione dell’Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra Onlus, operante in identico od analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
  1. L’efficacia della suddetta clausola cesserà con la decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017, con contestuale efficacia nello stesso termine delle seguenti clausole.
  2. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  4. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  5. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Art. 21

Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. n. 460/1997, al  D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.